La normativa, entrata in vigore l’11 febbraio 2013, si propone, in sostanza, di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti, sempre più numerosi, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività consistenti nelle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
La Legge n. 4/2013 introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista e consente, inoltre, allo stesso professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
Le associazioni professionali sono definite dalla legge come soggetti privatistici a formazione volontaria, senza rappresentanza esclusiva e sono chiamate a “valorizzare” le competenze degli associati, diffondere il rispetto delle regole deontologiche, agevolare la scelta degli utenti nel rispetto delle regole di concorrenza e promuovere forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del Codice del consumo, D.Lgs 206/2005. Alle associazioni compete anche la promozione della formazione permanente, la vigilanza sulle condotte degli associati, il rilascio agli iscritti dell’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati.
Dalle associazioni, poi, sarà possibile ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti e attraverso l’iscrizione del professionista a una di esse, la clientela potrà contare sull’esistenza di numerosi aspetti di “professionalità” della prestazione per cui si potrebbe parlare di una sorta di “bollino blu” per i professionisti facenti parte di un’associazione professionale.
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