I Commissari nominati stanno procedendo alla verifica delle domande di iscrizione agli Albi degli educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti.
In questi ultimi giorni, in alcuni casi, i commissari hanno sostanzialmente richiesto integrazioni alle domande, poiché risultavano fondate esclusivamente sul possesso del corso intensivo da 60 CFU.
La Legge 205/2017, al comma 597, e la Legge 55/2024 stabiliscono che il solo possesso del corso universitario da 60 CFU NON è sufficiente per l’iscrizione agli Albi.
È necessario che, alla data del 1° gennaio 2018, il richiedente fosse in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
• inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un concorso per il profilo di educatore;
• svolgimento dell’attività di educatore per almeno tre anni, anche non continuativi;
• diploma magistrale o titolo equipollente conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.
Alcuni, pur non essendo in possesso di tali requisiti, hanno frequentato il corso intensivo da 60 CFU ritenendolo erroneamente abilitante. Per poter accedere al corso universitario da 60 CFU, era previsto che i candidati dichiarassero il possesso di uno dei requisiti sopra indicati tramite autocertificazione. Le università, infatti, non erano tenute a verificarli, poiché l’accesso al corso avveniva sulla base della responsabilità individuale del candidato.
Gli attestati rilasciati dalle università attestano esclusivamente la frequenza e il superamento del corso di formazione, ma non conferiscono automaticamente la qualifica professionale né garantiscono l’accesso all’albo.
Questa è la legge dello Stato. La sua corretta applicazione da parte dei Commissari è un atto dovuto, che tutela la legalità, la credibilità della professione e la qualità dei servizi educativi e pedagogici.
