Art. 1 Premessa
Il pedagogista che si
renda colpevole di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione
o comunque di fatti non conformi all'esercizio della professione
ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi
dell'Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti
è sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 2 Competenza
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Consiglio
Direttivo Nazionale.
Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del
Consiglio Direttivo Nazionale stesso, dei Direttivi Regionali
o del Collegio dei Probiviri.
Art. 3 Sanzioni
Le pene disciplinari sono:
a) l'avvertimento che è dato con lettera dal Presidente
dell'Associazione;
b) la censura che è una dichiarazione formale della mancanza
commessa;
c) la sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore
all'anno, salvo quanto previsto appresso sub art. 5;
d) la radiazione
Il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale,
sentito il Collegio dei Probiviri e l'interessato.
Art. 4 Radiazione
1. Comportano di diritto la radiazione:
a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
b) la condanna per un reato connesso con l'esercizio della professione
ovvero commesso in occasione dell'esercizio della professione;
c) la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b- ad
una pena deteneva superiore ai due anni per reato non colposo;
d) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
e) l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
f) l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219
c.p..
2. Possono comportare la radiazione:
a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell'Associazione;
b) comportamenti deontologicamente gravemente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti
alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 5 Sospensione
1. Importano di diritto la sospensione:
a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività
professionale disposti dalla legge;
b) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
c) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per
un reato connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso
in occasione dell'esercizio della professione.
In tali ipotesi la durata della sospensione sarà pari a
quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l'ipotesi sub
c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del
Consiglio Direttivo Nazionale e salvo l'immediata revoca in ipotesi
di proscioglimento.
2. Possono comportare la sospensione:
a) la condanna ad una pena inferiore ai due anni se per reati
dolosi o superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad
una pena alternativa;
b) la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza
personale;
c) l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da
quelli previsti nel paragrafo precedente.
e) comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
f) comportamenti deontologicamente scorretti.
Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate
le ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), il provvedimento
verrà immediatamente revocato.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti
alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 6 Avvertimento
- Censura
Possono comportare un avvertimento o una censura:
a) comportamenti contrari agli interessi dell'Associazione,
b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza,
a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, sia di entità
tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Art. 7 Procedimento
Il Consiglio Direttivo Nazionale non può infliggere alcuna
sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto,
senza che l'interessato sia stato preavvertito, con l'assegnazione
di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie
ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite proprio legale
di fiducia specificamente nominato per atto scritto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di sentire
testimoni preavvisandone l'interessato che ha diritto di partecipare
alla loro audizione.
Art. 8 Ricusazione
- Astensione
I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Collegio
dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all'art.
52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.
Art. 9 Reiscrizione
Il professionista radiato
dall'albo può esservi reiscritto trascorsi dal provvedimento
di radiazione:
a) 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
b) 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi
di
condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione; c) il termine
di 5 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato
connesso con l'esercizio della professione ovvero commesso in
occasione dell'esercizio della professione.
Art. 10 Prescrizione
L'azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti
che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è
soggetta ai seguenti termini di prescrizione:
a) 4 mesi per i fatti che comportano l'avvertimento;
b) 8 mesi per i fatti che comportano la censura;
c) due anni per i fatti che comportano la sospensione.
I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di
azione disciplinare sono portati a conoscenza del Consiglio Direttivo.
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